Scambio automatico di informazioni (SAI)


In cosa consiste e con quali Stati avviene lo scambio?
Lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale (SAI) è uno standard internazionale, volto a ottenere trasparenza sui valori patrimoniali detenuti all’estero e impedire l’evasione fiscale transfrontaliera. A oggi più di cento Stati, tra cui la Svizzera, hanno adottato questo standard. Nella fattispecie, lo scambio avviene su base annua soltanto con Stati partner con cui la Svizzera ha concluso un accordo bilaterale.


Chi è interessato dal SAI?
Tutti i clienti, persone fisiche e entità, nonché i soggetti che esercitano il controllo su tali entità, che hanno il proprio domicilio fiscale (principale) in uno Stato partner (Stato con il quale vige un accordo con la Svizzera per lo scambio automatico di informazione SAI secondo il common reporting standard (CRS)).


Quali sono le informazioni scambiate?

Informazioni riferite alla persona:

  • Nome e cognome / ragione sociale;
  • Data di nascita (solo per le persone fisiche) ed eventualmente il luogo;
  • Indirizzo completo;
  • Stato di residenza fiscale rispettivamente domicilio fiscale (tutti);
  • Numero d’identificazione fiscale (NIF);
  • Giurisdizione/i di rilascio del/i NIF;
  • Tipo di titolare del conto (solo per le persone giuridiche);
  • Funzione della persona che esercita il controllo (solo per le persone giuridiche)

Informazioni sul conto e/o finanziarie:

  • Numero di relazione, numeri di conto;
  • Nome e indirizzo della Banca;
  • IDI della Banca;
  • Proventi complessivi lordi da dividendi, interessi e altre entrate finanziarie accreditate in conto;
  • Proventi complessivi lordi dall’alienazione o dal riscatto di attività finanziarie;
  • Valore complessivo del patrimonio alla fine del rispettivo anno civile, risp. alla data di chiusura
    della relazione (senza detrazione degli impegni eventuali);
  • Eventuali distribuzioni di denaro a azionisti/beneficiari di un ente di investimento amministrato
    professionalmente (PMIE) (a cura del IF tenuto alla comunicazione)


Quali sono i suoi diritti come cliente?

Ai sensi della LSAI e della Legge federale sulla protezione dei dati (LPD), al cliente spettano i seguenti diritti:

  • Nei confronti di Banca del Sempione SA, il cliente può avanzare una pretesa di tutela legale completa ai sensi della LPD. Nella fattispecie, può richiedere maggiori indicazioni su quali informazioni rilevate a suo carico sono state comunicate all’AFC. Dietro apposita richiesta, Banca del Sempione SA deve far pervenire al cliente una copia della comunicazione effettuata all’AFC. A tale riguardo, è opportuno notare che le informazioni rilevate e inoltrate possono divergere da quelle fiscalmente rilevanti per il cliente. Il cliente può inoltre richiedere che eventuali dati inesatti siano rettificati nei sistemi di Banca del Sempione SA.
  • Nei confronti dell’AFC, il cliente può soltanto far valere il suo diritto all’informazione ed esigere la rettifica dei dati inesatti a causa di errori di trasmissione. Qualora la trasmissione dei dati comporti per il cliente svantaggi non sostenibili dovuti all’assenza di garanzie dello stato di diritto, vengono concessi a suo favore i diritti secondo l’articolo 25a della Legge federale sulla procedura amministrativa. Il diritto di presa in visione degli atti nei confronti dell’AFC non è invece riconosciuto. È quindi escluso il diritto al blocco della comunicazione di dati personali verso l’AFC. Il cliente non può inoltre disporre la verifica della legittimità dell’inoltro delle informazioni all’estero, né tantomeno esigere il blocco di un inoltro indebito e/o la distruzione di dati che sono stati elaborati senza una sufficiente base legale.

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